FORMAZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI D. Lgs 81/2008

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione E di tutti i suoi lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come individuato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato Regioni